Art. 4.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge costituzionale.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce, in particolare:

          a) le modalità per il calcolo dei costi annuali di esazione di cui all'articolo 1, comma 6;

          b) le modalità per l'istituzione e la tenuta dei registri di cui all'articolo 2, comma 1;

          c) le forme e i modi delle comunicazioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 6;

          d) le modalità di esercizio dei diritti di cui all'articolo 2, comma 5, e dell'espletamento degli obblighi di cui al medesimo articolo 2, comma 7;

          e) i criteri di riparto del gettito dell'addizionale ecclesiastica all'IRPEF a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4;

 

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          f) le modalità di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i comuni e, eventualmente, le autorità religiose ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'addizionale ecclesiastica all'IRPEF, nonché dei relativi controlli;

          g) le modalità di versamento dell'addizionale ecclesiastica all'IRPEF per i lavoratori dipendenti, anche mediante sostituto d'imposta;

          h) le misure volte a garantire il rispetto delle norme del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, a tutela dei dati personali dei contribuenti.